Divorzio, cosa è importante sapere

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Quali sono gli effetti del divorzio?

Con il divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio a differenza della separazione che attenua solo alcuni doveri.

Gli effetti del divorzio sono i seguenti:

  1. perdita del cognome
  2. obbligo assegno divorzile in presenza dei presupposti previsti da legge
  3. destinazione casa coniugale e altri beni
  4. procedura per affidamento dei figli ove presenti con conseguente obbligo di mantenimento
  5. perdita da parte di ogni coniuge dei diritti successori
  6. se il coniuge ha diritto all’assegno divorzile matura anche quello alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto in assenza di nuove nozze
  7. trattamento di fine rapporto se il coniuge risulta titolare dell’assegno divorzile

Per il divorzio è necessario il consenso di entrambi i coniugi?

Assolutamente no. Non è necessario per il divorzio il consenso di tutti e due i coniugi. La forma contenziosa si svolge dinanzi al Presidente del Tribunale. Se è necessaria una lunga fase istruttoria il giudice emette sentenza solo sullo status in modo da far riacquistare ai nubendi lo stato libero. 

Come si svolge il rito divorzile con domanda congiunta?

Se la domanda di divorzio è congiunta la procedura si svolge in camera di consiglio. Sia in caso di domanda congiunta che di procedura contenziosa la sentenza va annotata nel registro dello stato civile.

Sono ammessi accordi patrimoniali tra i coniugi in previsione del divorzio?

No, non sono ammessi accordi patrimoniali tra coniugi in previsione del divorzio. Essi sono nulli per illiceità della causa in quanto lesivi della libertà di scioglimento di vincoli e di quella di difendersi nella procedura divorzile. La dottrina, invece, è di contrario avviso in quanto pone quale oggetto degli accordi in questione non lo status, ma gli effetti patrimoniali. 

In cosa consiste la procedura di negoziazione assistita?

La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta con Decreto Legge n. 132 del 2014. Si tratta di procedura alternativa e facoltativa rispetto a quella giudiziaria che si concretizza in un accordo bonario stipulato con l’assistenza degli avvocati. L’accordo produce gli stessi effetti della semenza e deve essere annotato anche se manca l’omologa. In presenza di figli minori interviene il Procuratore che deve vagliare la corrispondenza all’interesse della prole e se non ravvisa irregolarità comunica il nulla osta altrimenti trasmette gli atti al Presidente del Tribunale.

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